Canna fumaria in condominio: va demolita se pericolosa
Il tema della canna fumaria in condominio, è particolarmente dibattuto, soprattutto se risulta essere pericolosa e non utilizzata da tutti i condomini, in tal caso infatti può essere demolita.
Non risulta esistere un diritto di condominio sull’impianto se non sussiste la fondamentale relazione di accessorietà tra la canna fumaria e l’unita immobiliare, cioè se manca il collegamento strumentale, materiale e funzionale, che si traduce nella destinazione all’uso o al servizio con la medesima.
Canna fumaria in condominio: relazione di accessorietà
La proprietà comune in capo a tutti i condomini, cessa di sussistere se i beni, gli impianti, e i servizi di uso comune, per motivi strutturali e funzionali, siano necessari per l’esistenza o per l’uso o servizio di solo alcuni piani o porzioni di piano dell’edificio.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciò un’interessantissima sentenza in merito , la n. 24296 del 2015, nel caso concreto, dopo la delibera del condominio, si autorizzava la demolizione della parte finale della canna fumaria e la chiusura della medesima a seguito della trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato in autonomo.
Canna fumaria in condominio: la giurisprudenza
L’attore, chiedeva l’annullamento della delibera in quanto comportava pregiudizio del suo diritto all’utilizzo dell’impianto, consolidatosi mediante il collegamento operato con il camino posto in un locale al piano terra di sua proprietà non servito dall’impianto di riscaldamento.
La Corte d’Appello, ribaltava la decisione del Tribunale, a seguito dell’accertamento del pericolo di crollo della struttura e considerando il mancato utilizzo dello stesso da parte degli altri condomini.
Secondo i giudici, mancava un diritto di comproprietà sulla canna fumaria oggetto di causa, poiché il sistema non interessava altre unità immobiliari, per cui non vi era rapporto di accessorietà ne collegamento strumentale, dato dalla destinazione all’uso o al servizio.
Canna fumaria in condominio: la decisione
La Cassazione confermò la tesi del Giudice d’Appello, in quanto non dava rilievo alla teoria del condomino unico proprietario, sottolineando che la relazione di accessorietà che fonda il diritto di condominio, deve essere considerata sempre in relazione al dato reale, e quindi facendo riferimento a ciascun piano o porzione di piano in proprietà esclusiva, senza che possa prevalere il vincolo pertinenziale creato dal singolo condomino tra più unità immobiliari di sua esclusiva proprietà all’interno dello stesso edificio.
Il proprietario per l’unità immobiliare (nella specie, magazzino) che, era servita dall’impianto di riscaldamento centralizzato, non può vantare un diritto di condominio sull’impianto medesimo, perché questo non era legato alla detta unita immobiliare da una relazione di accessorietà.
La Corte d’Appello, ha escluso che l’utilizzazione della canna fumaria, per lo scarico dei fumi dal camino realizzato nel magazzino a piano terra, rientrasse in un’ipotesi di uso frazionato della cosa comune, non essendo l’impianto e la canna fumaria, per motivi strutturali e funzionali, a servizio di quel locale.
Non esisteva condominialità per cui il ricorso venne rigettato.
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