Il mondo delle amministrazioni di condominio è in piena agitazione, visti i tanti incentivi proposti dal Governo.

Si entra infatti nel tema degli interventi edilizi e delle opere di innovazione, o per meglio dire in quelle che puntano al miglioramento della salubrità degli edifici, degli impianti ed ogni altro lavoro relativo al contenimento energetico dei condomini italiani.

Di gran moda è il bonus 110% che attrae la maggioranza dei condòmini italiani, per il fatto che si possono migliorare le performance dei palazzi esistenti “a zero euro”. Tutto rientra nel bonus, i lavori edili, le coibentazioni, il rinnovo degli impianti, i serramenti, le competenze professionali dei geometri e degli architetti. E poi il bonus facciate con il cappotto, le tinte, e quant’altro.

Dall’Agenzia delle Entrate di Rieti (Interpello 913 – 471/2020) si sottolinea che, per non dover pagare un compenso straordinario all’amministratore di condominio, a norma dell’art. 1120 c.c., bisogna che questi assuma il ruolo di “responsabile dei lavori”.

Art. 1120 Codice Civile

“)I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Redazione

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