Condomino che si stacca dal riscaldamento centralizzato, conseguenze

Il singolo condomino può decidere di staccarsi dal sistema di riscaldamento centralizzato, infatti l’articolo 1118 codice civile, al quarto comma, prevede tale diritto, sempre che dal distacco, non derivino squilibri termici o aggravi di spesa a carico degli altri condomini.

In tal caso, il singolo che si stacca, è tenuto a concorrere al pagamento degli oneri per la manutenzione ordinaria dell’impianto e per la sua conservazione.

Inoltre, continua ad essere obbligato al pagamento delle spese di consumo del carburante o di esercizio; ogni volta il costo di esercizio dell’impianto, dopo la separazione non diminuisce e gli altri partecipanti, siano gravati dall’imputazione della quota relativa (Cassazione civile, sentenza n. 9526 del 2014).

Condomino che si stacca dal riscaldamento centralizzato, parametri

La Cassazione, utilizzava come parametro, per la valutazione dell’aggravio dei costi, le spese per l’acquisto del carburante.

Invece, recentemente, il giudice di merito (Tribunale di Firenze, sentenza n. 535 del 2015), ha rilevato che questo criterio necessiti di un rinnovamento; in quanto, le spese relative all’acquisto del combustibile sono una componente parziale del costo complessivo dell’impianto.

Sostenne il Tribunale, che i costi di esercizio di una centrale termica condominiale dipendono da un insieme di fattori diversi: ad esempio il cattivo funzionamento dell’impianto, l’aumento del costo del gas, la rigidità di una stagione invernale rispetto ad un’altra, ecc.

E’ necessario fare inoltre riferimento a parametri tecnici consolidati, al fine di garantire la “certezza del diritto”, e sono rappresentati dalla norma UNI-CTI 102000 del 2013.

Tale normativa, elaborata dalla Commissione Tecnica 803 a supporto delle disposizioni legislative in materia di ripartizione delle spese (stante i contenuti della Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012), elenca i criteri per ripartire la spesa di riscaldamento e acqua sanitaria all’interno degli edifici condominiali, con  impianto termico centralizzato.

Consumo volontario e consumo involontario

Il principio adottato, trova fondamento sulla distribuzione del costo del calore prodotto, in base a due componenti: il consumo volontario e il consumo involontario.

  • Consumo volontario: è la componente di costo variabile, e va determinata in base ai dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato) e dei consumi registrati.
  • Consumo involontario: rappresenta la componente fissa del costo riferibile ad ogni condomino, la quale andrebbe ripartita sulla scorta dei millesimi di riscaldamento (definiti dalla norma UNI 10200, come millesimi di potenza termica installata o millesimi di fabbisogno periodico).

Il Tribunale, considera l’“aggravio di spese” (di cui all’articolo 1118, comma IV, codice civile), commisurato al valore del consumo involontario, e proprio su questo bisogna concentrarsi, per la determinazione di quei costi, non dipendenti dalla volontà dei singolo condomino che, in caso di distacco, determinerebbero un aggravio per i restanti condomini.

Viene così individuato, nuovo criterio per valutare giuridicamente la legittimità del distacco dei condomini, dall’impianto di riscaldamento, così da determinare maggiore certezza alla disciplina.

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