Non c’è conflitto di interessi tra il condominio e l’amministratore quando questi è titolare della ditta incaricata dei lavori.
Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n° 12377 Anno 2023
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La Suprema Corte ha riaffermato che non c’è conflitto di interessi tra il condominio e l’amministratore dello stesso, titolare della ditta cui viene affidato l’appalto dei lavori di manutenzione.
Pronunciandosi sul ricorso di un condomino avverso alla decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva riformato una sentenza del Tribunale che invece, aveva condannato il condominio al pagamento delle spese relative alla vertenza per l’annullamento della delibera di assegnazione dell’appalto alla ditta di cui era titolare l’amministratore del condominio. Infatti I Supremi Giudici hanno confermato che la critica di conflitto di interessi è priva di fondamento “ in quanto il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della delibera assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, laddove l’amministratore di condominio presenzia ma non partecipa all’assemblea e non ha diritto di voto, a meno che, ma la circostanza non è stata addotta, sia egli stesso condomino. Correttamente pertanto la Corte distrettuale ha ritenuto il motivo di impugnativa infondato, in assenza di qualsiasi deduzione circa Corte di Cassazione – copia non ufficiale R.G. N. 11417/2018. 4 l’influenza che l’amministratore avrebbe esercitato sui votanti al fine di orientarne le scelte, in diparte ogni ulteriore valutazione sulla idoneità di tale intervento a determinare un vizio di volontà dell’assemblea.”
Allora, se l’assemblea affida i lavori del condominio a un’impresa di cui è anche titolare l’amministratore e l’amministratore è un condomino, potrebbe esserci un conflitto di interessi tra condominio ed amministratore? La risposta è sì.
In conclusione, in un giudizio per far dichiarare l’incompatibilità tra le due funzioni di amministratore e titolare dell’impresa scelta per i lavori del condominio, non è sufficiente affermare l’esistenza del conflitto, ma bisogna darne la prova.



