Le legge n. 159 del 2020 ha disciplinato la possibilità di partecipare alle assemblee di condominio con modalità di videoconferenza.

Gli amministratori avranno l’obbligo di adottare una piattaforma che permetta di:

  • verificare la facilità del collegamento per tutti i condòmini;
  • registrare ingressi, presenze e deleghe;
  • tutelare il dibattito e l’esito delle votazioni,
  • redigere e mostrare il verbale che presidente e segretario dovranno sottoscrivere.

La prima convocazione

Il ricorso all’assemblea da remoto comporta un’attenzione all’effettiva “apertura” della piattaforma in sede di prima convocazione.

Infatti, sarebbe agevole per ogni dissidente tentare il collegamento e registrare sul proprio cellulare, il segnale di riunione “non aperta”: se la prima convocazione non è effettiva, la seconda convocazione diventerebbe l’unico vero esperimento e richiederebbe automaticamente i quorum che l’articolo 1136 del Codice civile prevede per la assemblea in prima convocazione.

Redazione

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