Le distanze legali da rispettare
Un soggetto citava in giudizio, due proprietari di un immobile confinante con la propria abitazione; chiedendo la demolizione o l’eventuale adeguamento, delle opere poste in essere, in sopraelevazione e aprendo luci, vedute e balconi, effettuante senza il rispetto della legge vigente, in particolare in tema di distanze.
I due proprietari convenuti, sostenevano che l’intervento fosse legittimo, in quanto qualificabile come opera di ristrutturazione.
Gli orientamenti dei Giudici
In primo grado i proprietari convenuti, venivano condannati all’eliminazione delle vedute dirette e dei balconi, disponendo la regolarizzazione delle luci aperte sulla corte comune, a fronte di quanto previsto dagli articoli 901 e 902 codice civile. In Appello venne confermata la sentenza del Tribunale.
Venne proposto ricorso in Cassazione dagli originari convenuti, motivando che i giudici di merito non avevano correttamente applicato le disposizioni, degli articoli 1102, 905 e 906 codice civile: l’apertura di una finestra o la realizzazione di un balcone su di un immobile di proprietà esclusiva verso un’area di proprietà comune e indivisa fra le parti, costituirebbe un normale esercizio del diritto di proprietà.
Il ricorso in Cassazione
Queste dunque, dovrebbero essere considerate opere legittime, in quanto si affacciano su una corte comune e pro indivisa, senza da vita a nessuna servitù o alterare la destinazione d’uso.
La controparte sosteneva che gli interventi hanno generato un aumento della volumetria e, e non possono essere considerate semplici opere di ristrutturazione, ma vere e proprie nuove costruzioni; detta qualificazione comporterebbe la necessità di rispettare le prescrizioni legali e i regolamentari in tema di distanze.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17002 del 2018, stabiliva che per gli interventi di ristrutturazione, con cui si realizzino luci o vedute, si applica la disciplina speciale della cosa comune a norma dell’articolo 1102 codice civile, in quanto prevale su quella delle distanze.
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