La nullità della delibera
La Cassazione con sentenza, n. 5814 del 2016, stabilisce che la delibera dell’assemblea, volta alla modifica del criterio di legge sulla ripartizione delle spese è nulla, anche se assunta all’unanimità, e costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 comma 2 codice civile.
Tale disposizione prevede infatti che: “sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Chi è legittimato a far valere la nullità
L’azione di nullità delle delibere condominiali può essere proposta da chiunque ne abbia interesse, anche dallo stesso condomino che abbia partecipato con il suo voto favorevole alla formazione della delibera nulla.
In questo caso dovrà dimostrare di averne l’interesse in quanto dalla delibera ne deriva un apprezzabile pregiudizio.
Il fondo cassa di garanzia
Nel caso in cui vi sia una improrogabile urgenza, da cui derivi la necessità di trarre somme (come nell’ipotesi di esecuzione forzata ad opera di un creditore del condominio), in danno di parti comuni dell’edificio; l’assemblea può decidere di far fronte all’inadempimento del condomino moroso, con la costituzione di un fondo cassa specifico, con la funzione di evitare danni maggiori, nei confronti dei condomini, esposti al vincolo di solidarietà passiva.
Nascerà poi in capo al condominio l’obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri.
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