DECRETO 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010 (modifiche in rosso, in vigore dal 14 marzo 2010; attenzione: le modifiche sono riportate al solo scopo di facilitare la lettura del decreto; in caso di discordanza vale il testo originale).

Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare:

il comma 20, il quale dispone, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l’attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere definiti con riferimento ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive  modificazioni;

Ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 debbano essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

DECRETA

Art. 1

(Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale )

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato A.
  2. Fermo restando quanto  disposto  al comma 1, qualora l’intervento realizzato ai  fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;

b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;

c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche  e integrazioni;

d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (1);

e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di  trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.

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(1) Tabella 4a, art. 4, c. 4, lettera c) DPR 59/09. Valori limite della trasmittanza termica U delle  chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/mq K.

Art. 2 (Valori di trasmittanza termica)

1.          Ai fini dell’applicazione del comma 345, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 e ai sensi di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica.

Art. 3        (Metodologie di calcolo)

  1. Ai fini del presente decreto, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l’involucro edilizio, si utilizzano le metodologie di calcolo di cui all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (2). Ai medesimi fini, l’utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio  di cui all’allegato G al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 è equivalente all’analogo schema di procedura semplificata riportato all’allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009.
  2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguente all’installazione  di stazioni  di  scambio  termico  da  allacciare a  reti  di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.
  3. Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni di imposta di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

(2) DPR 59/2009, Art. 3. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti

1. Ai fini dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono  riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.

Art. 4 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  2. Nei tempi previsti dal comma 1, l’Enea adegua alle disposizioni del presente decreto il proprio sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di imposta di cui al comma 344 e 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 trasmettono la documentazione necessaria.

Allegato A (articolo 1, comma 1)

Allegato B (articolo 2)

Redazione

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