decreto-legge n.69/2013, vigente dal 22 giugno, contiene alcune novità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro che coinvolgono anche il condominio.:
DURC
L’art.31 del d.l. 69/13: in tutti i commi si riferisce espressamente a lavori pubblici, compreso il comma 5 che porta la durata del DURCpubblico a 180 giorni..Nulla cambia per i lavori privati in edilizia: il DURC per questa tipologia di lavori rimane a validità 90 giorni,il d.l. 69/13 non ha modificato nulla.
DUVRI
Art.32 del d.l. 69: nelle attività a basso rischio infortunistico il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, previsto a carico del datore-di-lavoro-committente negli appalti aziendali, potrà essere sostituito da un incaricato del committente, dotato di formazione tipica quanto meno di un ‘preposto’, di esperienza, di competenza e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro; l’incaricato avrà il compito di sovrintendere cooperazione e coordinamento tra gli esecutori.
Altra novità, il DUVRI non è più richiesto per lavori di durata non superiore a dieci uomini-giorno, purché privi di rischi particolari, di atmosfere esplosive, agenti cancerogeni o biologici
VALUTAZIONE RISCHI
l’art.32 del decreto-legge prevede un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 [del d.lgs. 81/2008 – ndr].”
Gli articoli 17, 28 e 29 non sono cogenti per il condominio con dipendenti soggetti al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, per tutelare i quali non è necessaria la redazione di DVR, rimane obbligatoria l’applicazione rigorosa dell’art.3 comma 9 del d.lgs. 81/2008.
PIANI DI SICUREZZA
Siamo in attesa di apposito decreto di creazione di modelli semplificati per i POS delle imprese, i piani di sicurezza e coordinamento e i fascicoli dell’opera redatti dai coordinatori per la sicurezza dei cantieri edili.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
L’ art.50 del decreto-legge 69/13 cancella esclusivamente la responsabilità solidale dell’appaltatore verso l’iva non versata dal subappaltatore. Tutto il resto rimane invariato e le responsabilità solidali previgenti restano attive. Non riguarda il committente
