Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n° 9388 del 5 aprile 2023
I lavori straordinari previsti in un condominio non possono essere approvati se non viene creato contestualmente un Fondo cassa speciale per far fronte all’intera spesa.
Indispensabile apposito fondo
Secondo i giudici è necessario che la delibera di approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni preveda anche la creazione del Fondo cassa, che diventa a tutti gli effetti una condizione indispensabile per la validità della delibera stessa. Quindi l’assemblea quando delibera opere di manutenzione straordinaria deve obbligatoriamente costituire apposito Fondo, di importo pari all’ammontare dei lavori. Per importi elevati, quando previsto nel contratto, il Fondo può essere creato anche in relazione ai pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori.
Delibera nulla senza Fondo
Così ha sancito la Suprema Corte nel respingere il ricorso di un condominio avverso ad una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva respinto la richiesta di annullamento dell’accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo, relativo a quote lavori di manutenzione straordinaria per nullità della delibera di approvazione degli stessi lavori.
La sentenza
Infatti “il ricorrente Condominio di via XXXX, allegando che la deliberazione del 26 settembre 2017 aveva approvato opere di manutenzione straordinaria dell’importo di€ 487.000,00 e ripartito la spesa in base a tre rate iniziali da € 18.000,00 ciascuna e successive 57 rate per € 7 .600,00 ciascuna, non specifica né che era stato così costituito l’obbligatorio fondo speciale per l’intera somma, né che il contratto con l’impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento e il fondo fosse stato perciò costituito in relazione ai singoli pagamenti contabilizzati, e dunque le censure, non valendo a smentire l’invalidità della delibera, non risultano inidonee a determinare la cassazione della decisione gravata. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.”



