Differenza tra nulla ed annullabile

Iniziamo con il precisare quale è la differenza tra le une e le altre. Le delibere nulle potranno essere impugnate da chiunque ne abbia interesse senza limiti di tempo, le delibere annullabili sono quelle delibere che pur presentando delle imperfezioni formali o procedurali se non vengono impugnate secondo quanto previsto dall’art. 1137 del c.c. si ritengono sanate. L’eventuale annullamento può essere richiesto entro Il limite dei 30 giorni decorre, per i dissenzienti o astenuti dallo svolgimento dell’assemblea, e per gli assenti dal ricevimento della comunicazione dello svolgimento della stessa.

Negli anni è sempre stato un problema interpretativo spesso lasciato alla diversa sensibilità dei magistrati.

La Cassazione a sezioni unite ha risolto l’annoso problema

Cassazione SU n°9832/2021

Già il legislatore  nel riformare il codice del condominio con la legge 220/2012 ha cercato di porre rimedio a possibili discrasie interpretative, successivamente  con la sentenza 9839 del 13 aprile 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno distinto ancora più nettamente le delibere nulle e annullabili, precisando i casi tipici della nullità, che diventano residuali «nel rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico».

Casi di nullità

In particolare, i casi di nullità individuati sono tre:

  1. «mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali» (volontà della maggioranza; oggi chiesto etto; causa; forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
  2. «Impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in senso giuridico», da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell’assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata);
  3. «Illiceità» (articolo 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i condòmini nell’uso delle cose comuni). «Al di fuori di tale ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all’articolo 1137 Codice civile».

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.