I doveri dell’amministratore di condominio a seguito della riforma
Al momento della nomina dall’amministratore, si instaura tra il condominio e l’amministratore un rapporto contrattuale che, come previsto dall’articolo 1129, del codice civile rientra nella fattispecie normativa del mandato.
A seguito della riforma della Legge 220/2012, il codice civile prevede per l’amministratore di condominio una serie di obblighi da rispettare durante l’espletamento dell’incarico, con una diligenza da valutare in modo rigoroso.
Le novità contenute del codice civile
L’articolo 1129 del codice civile disciplina la nomina e la revoca dell’amministratore di condominio, individua anche diverse incombenze a suo carico.
L’articolo 1130 del codice civile, stabilisce le nuove attribuzioni dell’amministratore, tra cui l’obbligo di eseguire adempimenti fiscali, e di tenere vari registri (indicati ai numeri 6 e 7), conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
Gli inadempimenti dell’amministratore
Poi l’articolo 1131 del codice civile, al quarto comma, prevede che in caso di inadempimento dell’amministratore può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Vengono poi previste ulteriori incombenze a carico dell’amministratore, in numerose leggi speciali, come ad esempio: in materia di certificazione energetica, di bonifica dall’amianto, di prevenzione incendi e manutenzione degli impianti.
Le conseguenze negative in caso di inadempimento dell’amministratore
Se l’amministratore se omette lo svolgimento delle sue funzioni può incappare in una responsabilità civile di natura risarcitoria, se ciò comporta danni al condominio o a terzi; può anche nascere una responsabilità penale, se nell’ambito delle sue funzioni egli commette dei reati; comunque può incappare nella revoca dell’incarico.
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