Ascensori per disabili

La norma

La legge che regola l’abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili privati, come i condomini, è la legge n..13 del 1989 che regola la concessione di contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti  (di carattere motorio e dei non vedenti”.

I contributi

La domanda per i contributi va presentata al Sindaco del Comune nel quale si trova l’immobile. Il tutto da farsi entro il 1° marzo di ogni anno. Qualora il richiedente sia disabile – riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL – ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Per quanto riguarda il condominio la Legge N.220 11 dicembre 2012 dal titolo “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” stabilisce il quorum da raggiungere durante le decisioni nell’assemblea condominiale: “ sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli interventi in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio”.

I casi più frequenti

Stabiliti questi punti fermi ecco i casi più frequenti che si possono verificare nei condomini:

  • stabile che non ha ascensore ed un condomino disabile chiede di poter installare l’ascensore

 In questo caso l’ assemblea può decidere di installare l’ascensore e le spese saranno a carico di coloro che aderiscono. Ovviamente chi non partecipa ai costi non potrà utilizzare l’ascensore.

Se l’assemblea non aderisce alla spesa anche il singolo condomino disabile potrà a proprie spese installare l’ascensore, ricorrendo ai contributi comunali. Il tutto previa autorizzazione condominiale, che l’assemblea non potrà negare se non ci sono impedimenti tecnici.

  • stabile con vecchio ascensore ed il condomino disabile chiede l’eliminazione di barriere architettoniche. Come la porta troppo stretta o l’eliminazione delle porte a battenti.

Anche in questo caso l’assemblea può accettare la richiesta del disabile e far eseguire i lavori di adeguamento a spese di tutto il condominio o soltanto autorizzare il condomino disabile a far eseguire i lavori a proprie spese. Sempre utilizzando i contributi pubblici.

Dobbiamo purtroppo evidenziare che si sono verificati casi soprattutto in vecchi condomini, dove l’ascensore, installato dopo la costruzione, utilizzando lo spazio ristretto della tromba delle scale, non può tecnicamente essere adeguato alle esigenza della sopravvenuta disabilità di un condomino (con il condomino disabile costretto a cambiare abitazione),  dovendo sopportare i relativi costi senza un contributo pubblico. Una evidente diseguaglianza di trattamento da parte dello Stato di fronte a cittadini che hanno identiche esigenze, a cui il legislatore dovrebbe porre rimedio.

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.