Non vi è dubbio: per i giudici l’esecuzione di un soppalco rientra a pieno titolo nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolar modo se la stessa determina una modifica della superficie utile e calpestabile dell’unità abitativa, con conseguente aggravio del carico urbanistico. (Sulla “qualifica urbanistica” del soppalco come ristrutturazione edilizia e non come intervento di restauro o risanamento conservativo, si è pronunciato il T.A.R. di Napoli, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 27997). Quindi quando si divide in altezza un vano, creando un soppalco ottenendo una duplice utilizzazione abitativa, anche se non si cambia la destinazione d’uso costituisce intervento di ristrutturazione edilizia, che richiede il permesso di costruire o, in alternativa, la denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, co. 3 – D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
La pronuncia in tal senso viene dalla Cassazione penale del 13 giugno 2011, n. 23643 che riempie di contenuti pratici una delle fattispecie più diffuse (e dai confini applicativi più incerti) del diritto penale edilizio, rappresentato dall’art. 44, lett. b) TUE, che punisce con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
La Corte di Cassazione si trova dunque ancora una volta a dover interpretare la materia penale edilizia, tutt’altro che lineare.
Quindi la realizzazione del soppalco passa attraverso le seguenti autorizzazioni:
– il permesso di costruire (nei casi indicati dall’art. 10, comma 1, lett. c) visto che si tratta di “interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che comportino mutamenti della destinazione d’uso”;
– o, in alternativa per tutti gli altri casi, la D.I.A. (denuncia di inizio attività).
Passa quindi il principio che, seppur in presenza di opere interne queste, nel caso del soppalco, non possono che essere ricondotte alla categoria delle opere interne, dal momento che comportano l’aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi e delle superfici oppure mutamenti delle destinazioni d’uso.



