Cassazione II sezione Civile Ordinanza N°. 5129 pubblicata il 27 febbraio 2024

Cassata la sentenza della Corte d’Appello

Interessante sentenza della Suprema Corte che ha inteso riformare la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione ex art. 1137 c.c. presentata da un condomino di uno stabile di Siracusa contro la deliberazione assembleare del 6 agosto 2014, con la quale era stato dato mandato all’amministratore di inviare al condomino una raccomandata per chiedergli l’immediata rimozione della struttura realizzata sul balcone di pertinenza del suo appartamento, adiacente al balcone condominiale, e il ripristino dello stato dei luoghi, ed in caso contrario di denunciare la situazione creatasi all’autorità competente.

 

Il condomino ha interesse ad impugnare la delibera per tutelare i suoi diritti

Gli Ermellini confermando che “l’interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all’interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all’attività dell’assemblea.

Parallelamente, l’interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall’accoglimento della domanda. Ha, perciò, errato la Corte d’appello a dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata dal condomino XXXXXXXXX contro la deliberazione assembleare del 6 agosto 2014.

Essa, come visto, partiva dall’assunto che il terrazzino attiguo al balcone di proprietà XXXXXXX appartenesse al condominio e incaricava l’amministratore, agli effetti dell’art. 1130, n. 1 e n. 4, c.c., di dare esecuzione alla volontà collegiale e di promuovere i necessari atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, dando altresì per accertato che le opere eseguite dal condomino avessero recato pregiudizio all’edificio.

La delibera mette in discussione il diritto del condomino

La delibera del 6 agosto 2014 deponeva per l’illegittimità della modificazione apportata dal condomino con riguardo alle ragioni di tutela dei beni condominiali, affermava l’esistenza di una concreta pretesa degli altri partecipanti avversa al tipo di utilizzazione della proprietà esclusiva e delle parti comuni consistente nel manufatto realizzato dal ricorrente, doveva essere diligentemente eseguita dall’amministratore (art. 1130, n. 1, c.c.) ed era obbligatoria per tutti i condomini se non impugnata tempestivamente (art. 1137 c.c.).

Si trattava, quindi, di deliberazione avente immediato valore organizzativo (e non meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento assembleare) e XXXXXXXXXXXXX aveva, perciò, un interesse sostanziale ad impugnare la delibera collegiale, giacché titolare di una posizione qualificata diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che detta delibera generava quanto al contenuto dell’assetto gestorio della materia regolata, tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione assembleare.

A questo interesse sostanziale è certamente abbinato l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per l’impugnazione della delibera, avendo l’attore prospettato una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata” .

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Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.