Cassazione II Sezione Civile Ordinanza N°. 12919 pubblicata 14/05/2025
snciv@s20@a2025@n12919@tO.clean snciv@s20@a2025@n12919@tO.clean
Il Regolamento contrattuale che tutela la “facies architettonica” rafforza il divieto di qualsiasi opera modificatrice più del generico decoro architettonico. Così ha deciso la Suprema Corte respingendo il ricorso di una condomina contro la sentenza della Corte d’ Appello di Roma che gli aveva imposto la demolizione dei vani realizzati chiudendo i terrazzi di uso esclusivo attigui ai propri appartamenti infatti secondo gli Ermellini ”é costante l’orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 12795 del 2023) secondo cui un regolamento di condominio cosiddetto “contrattuale”, ove abbia ad oggetto la conservazione dell’originaria “facies” architettonica dell’edificio condominiale, comprimendo il diritto di proprietà dei singoli condòmini mediante il divieto di qualsiasi opera modificatrice, stabilisce in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero “decoro architettonico” dagli artt. 1120 comma 2 c.c. (nella formulazione, qui applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220) e 1138 comma 1 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di opere esterne integra di per sé una modificazione non consentita dell’originario assetto architettonico, che giustifica la condanna alla riduzione in pristino in caso di sua violazione.”

