Oggi è più facile innovare in condominio
Il progresso inarrestabile della tecnologia e della domotica ha reso obsoleti molti impianti condominiali anche negli edifici costruiti in tempi relativamente recenti. Il che rende necessario adeguare detti impianti alle nuove soluzioni tecniche per godere appieno dei benefici delle cose comuni.
La Riforma del Codice Civile
Dobbiamo ammettere che il legislatore, in sede di riforma del codice civile in materia di edifici in condominio, è stato molto previdente inserendo nell’art.1120 (innovazioni) alcune facilitazioni migliorative rispetto alla precedente stesura.
La normativa in vigore
Ad essere sinceri tali facilitazioni sono state quasi dettate dalle precedenti pronunce giurisprudenziali. Infatti il nuovo codice civile all’Art.1120. (Innovazioni) recita: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni» Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio (1117) inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (1108, 1121, 1123, 1136, 1138). “
Le innovazioni
Quindi le innovazioni, volte a migliorare l’utilizzazione della cosa comune, che rivestono particolare interesse sociale le possiamo individuare tra quelle destinate a migliorare la sicurezza, come l’installazione di parapetti anticaduta o pavimenti antiscivolo, e la salubrità degli impianti e degli edifici. Tra queste le opere di bonifica di materiali tossici presenti nel condominio; l’eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi per il contenimento del consumo energetico; la realizzazione di parcheggi; nonché l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva o per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informatico.
L’aggiornamento tecnologico
La richiesta di aggiornare gli impianti esistenti può partire anche da un solo condomino, il quale dovrà far pervenire all’amministratore una specifica richiesta ben circostanziata con il dettaglio degli interventi da eseguire. L’amministratore, come specificato dal codice stesso dovrà convocare una apposita assemblea nei successivi 30 giorni.
Le barriere architettoniche
Un aspetto particolare riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, nel caso in cui l’assemblea non raggiunga la maggioranza per realizzare l’opera come condominio, questa potrà essere realizzata, ove tecnicamente possibile, anche a cura e spese di un solo condomino.
La tutela dei dissenzienti
Infine l’ultimo comma del suddetto articolo pone dei limiti che servono a tutelare gli interessi di tutti i condomini, anche i dissenzienti e che eventualmente non potessero godere dei benefici dell’innovazione, in quanto vieta la realizzazione di innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che, cosa molto importante, rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino .


