Cassazione Civile II Sezione Sentenza N° 20992 pubblicata 23/07/2025
La decisione in merito alla manutenzione di parti di uso esclusivo funzionali alla copertura dell’edificio spetta all’assemblea è quanto ha ribadito la Suprema Corte nel respingere il ricorso di un condomino che aveva visto respinta la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal condominio nei suoi confronti.
Gli Ermellini nel confermare le sentenze di primo grado e di merito per l’inammissibilità delle censure presentate dal ricorrente hanno tenuto a rimarcare che è errata in diritto l’affermazione del Tribunale di Padova secondo cui i “lavori di manutenzione e riparazione della terrazza di copertura svolti (lastrico solare di proprietà esclusiva del condomini Y. e Z., facente copertura anche al condomino xxxxxxxxxxxxx”, riguardando “parti private”, La manutenzione di sarebbero stati oggetto di “gestione separata con interessamento dell’Amministratore interessato per delega dai condomini committenti”, gestione che “non doveva e poteva interessare l’assemblea rimanendo tale genere di interventi estraneo all’applicazione dell’art. 1135 c.c.”. Il Tribunale non ha così considerato che l’obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova fondamento nel principio per cui i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti; sicché, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell’edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), spettano proprio all’assemblea (Cass. n. 19779 del 2017; Cass. Sez. Un. n. 9449 del 2016; Cass. n. 11283 del 1998).”


