Cassazione Civile Sez. II Sentenza Num 18005 del01/07/2024
Interessantissima sentenza che ha accolto il ricorso di un condominio avverso alla sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la richiesta di dichiarare nulla la delibera di approvazione del rendiconto 2008 e del preventivo 2009 perché lo stato di riparto includeva anche gli appartamenti di proprietà del costruttore tuttora invenduti che apposito articolo del regolamento contrattuale esclude dalla partecipazione alle spese di gestione. Ovviamente tale nullità comportava la decadenza del decreto ingiuntivo nei confronti del costruttore per il recupero delle spese del 2008 , stessa situazione per gli anni successivi. I Supremi Giudici hanno ritenuto che la violazione nella ripartizione sia un vizio annullabile, quindi entro i trenta giorni, e non causa di nullità.
Infatti “L’unico motivo denuncia l’erroneità dell’aver ritenuto il vizio lamentato come ragione di nullità invece che di annullabilità delle delibere condominiali. Si fa valere la necessità di applicare il termine di decadenza di 30 giorni ex art. 1137 co. 2 c.c. e di sancire, quindi, la tardività della impugna-zione.
Il motivo è fondato.
Se si applicano al caso di specie i principi desumibili da Cass. SU 9839/2021, ne deriva che la delibera oggetto di impugnazione non è affetta da nullità, ma da annullabilità. In senso contrario non si può invocare la serie di delibere emanate in violazione dei criteri legali o negoziali, anche se si tratta della ripetizione di una violazione identica (o simile) e quindi si espone ad essere interpretata come frutto della determinazione del Condominio di inaugurare un indirizzo di modifica dei criteri di ripartizione delle spese e di abrogazione tacita dell’art. 49 reg. condominiale (il quale corrisponde ad una convenzione ex art. 1123 co. 1 c.c. fra tutti i condomini). Tale situazione non dà luogo a nullità delle delibere, poiché non si ravvisano gli estremi di una espressione di una volontà di carattere programmatico-normativo intesa illegittimamente a modificare attraverso una delibera semplicemente maggioritaria i criteri legali o negoziali di ripartizione delle spese. In altre parole, una serie di violazioni puntuali e concrete dei criteri, nei casi di volta in volta oggetto delle delibere, non dà luogo ad un qualcosa di diverso e ulteriore rispetto alla somma delle singole violazioni: in particolare non trasforma quest’ultima nella manifestazione di una volontà normativa attuale di modifica dei criteri (nemmeno per facta concludentia, inammissibile in materia di convenzione ex art. 1123 co. 1 c.c.: cfr. Cass. 24808/2022). Pertanto, incombe alla parte interessata l’onere di impugnare ciascuna singola delibera entro il termine perentorio ex art. 1137 co. 1 c.c.”
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