Tribunale Grosseto Civile Sentenza 14 giugno 2024 n. 581

Rendiconto manet, verba volant

La delibera di approvazione del rendiconto se non impugnata è prova legittima del debito del condomino Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 14 giugno 2024, ha rigettato le domande di un condomino volte a contestare il credito per consumi idrici vantato dal condominio in base ai rendiconti approvati dall’assemblea in delibere non impugnate.
Il condomino chiedeva al giudice l’accertarsi dell’inesistenza del credito vantato dal condominio per consumi idrici inseriti nel rendiconto approvato dall’assemblea e non impugnato nei termini di legge.

“Secondo la giurisprudenza di legittimità, i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con apposita azione di annullamento ai sensi dell’art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché, in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito del(…) e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima il (…) alla sua riscossione(cfr. Cass. Civ. n. 17863/2020; Cass. Civ. n. 3847/2021; Cass. Civ. n. 3354/2016; n.22573/2016). Dunque, il (…) che intende contestare la fondatezza di un credito affermato nel bilancio e approvato con delibera condominiale, ha l’onere di impugnare tempestivamente quest’ultima, non potendo altrimenti contestare la legittimità del credito in altro e diverso giudizio, giungendosi, altrimenti, a un’elusione del termine di decadenza per l’impugnazione delle delibere condominiali illegittime.”
Omissis “Dunque, non appare corretta la deduzione di parte attrice circa l’assenza di dimostrazione ad opera del (…) della fondatezza del credito oggetto di giudizio ovvero circa l’onere del (…) di provare il corretto funzionamento del contatore o la corretta lettura dei consumi, posto che la delibera di approvazione del bilancio costituisce valido titolo giuridico che consente, in caso di mancata impugnazione, di ritenere esistenti i crediti in esso affermati e al condominio di riscuotere utilmente gli oneri condominiali dovuti dal (…).”

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Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.