Cassazione II Sezione Civile Sentenza Num. 14424 pubblicata il 29 maggio 2025

La mancata approvazione del compenso dell’amministratore al momento della nomina è motivo di nullità.
La sentenza della Corte di Cassazione riguarda il ricorso presentato da due condomini contro il Condominio, relativo a un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiali. La Corte d’appello di Lecce aveva respinto l’opposizione dei ricorrenti, ritenendo che la delibera assembleare fosse annullabile e non nulla, e che l’impugnazione fosse tardiva. La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, evidenziando che:
1. la delibera assembleare che approva il rendiconto includendo compensi dell’amministratore non specificati analiticamente in sede di nomina dello stesso amministratore è nulla ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., introdotto nel 2013.
2. La nullità della delibera deve essere verificata dal giudice anche d’ufficio.
3. La sentenza impugnata non ha correttamente valutato la validità dei compensi dell’amministratore per le gestioni successive al 2013.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinviato la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

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Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.