Cassazione Civile II Sez. Sentenza Num 4561 Data pubblicazione: 14/02/2023
L’amministratore non è responsabile se i condomini non effettuano correttamente la raccolta differenziata, questo è quanto ha sentenziato la Suprema Corte accogliendo il ricorso dell’amministratore che, sanzionato da Roma Capitale, perché nei cassonetti per la raccolta differenziata erano state riscontrate irregolarità, aveva visto il proprio ricorso alla Corte d’Appello rigettato, per responsabilità solidale. I Supremi Giudici infatti hanno evidenziato come: “Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale dell’amministratore del condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori dell’AMA risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale. Questa motivazione è errata. Essa muove dalla premessa che l’amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini. Così invece non è, in quanto l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato ( art. 1129, comma 15, cod. civ. ), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità ( art. 1130 cod. civ. ), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno ( art. 1131 cod. civ. ). Ciò 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a R.G. N. 30500/2020. rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini. Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini. Né la responsabilità solidale dell’amministratore può trovare titolo nella disposizione di cui all’art. 6 legge n. 689 del 1981, secondo cui della violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l’usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa che è servita o fu destinata a commettere l’illecito, atteso che nessuna di queste situazioni può riscontrarsi con riguardo alla posizione che assume o alle funzioni che svolge l’amministratore di condominio, che gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale.”
amministratore non è responsabile se i condomini non effettuano correttamente la raccolta differenziata”



