Corte d’Appello di Napoli- IV Sezione Civile -Sentenza n°4695 pubblicata il 3/10/2025.
L’amministratore non ha diritto al compenso dal momento che viene sostituito e contemporaneamente nominato un nuovo amministratore.
E’ quanto ha sentenziato la Corte d’Appello di Napoli in merito ad una vertenza tra un condominio ed il suo precedente amministratore nel riesaminare una vertenza la cui sentenza é stata annullata dalla Corte di Cassazione
I Giudici di merito infatti affermano che riguardo “ al compenso per la gestione ordinaria, la Suprema Corte ha di recente ribadito che l’assemblea è l’organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell’amministratore non può ritenersi liquido né esigibile [Cass. ord. 21.06.2023 n. 17713]. Che il compenso rap-presenti, ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dun-que, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione (e perciò anche di non-approvazione) in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese, è ben precisato da Cass. 21.09.2017 n. 21966.
Tale è il caso in esame, in cui non è stata allegata e tanto meno prodotta una delibera di approvazione che riguardi anche i compensi professionali reclamati da .
Resta perciò assorbita ogni valutazione sulle fatture quietanzate prodotte dal (n. 3 del 2.04.2008 di € 5.030,40; n. 5 del 2.05.2008 di € 10.060,80) e sulla relazione allegata al verbale di assemblea del 8.05.2008 dalla quale risulterebbe il riconoscimento, debitamen-te sottoscritto dall’amministratore uscente , di aver incassato l’importo di € 14.400,00 a titolo di compensi.
Quanto agli ulteriori compensi calcolati a vacazione per la gestione definita “straordinaria”, giova richiamare Cass. 29.05.2025 n. 14428, secondo cui l’attività dell’amministratore, con-nessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momen-to del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa, potendo tuttavia l’as-semblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approva-zione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un’attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfetario in precedenza determinato. Ma nel nostro caso non risulta alcun riconoscimento di compensi extra, né al momento del conferimento dell’incarico (29.11.2003), né in sede di rendiconto, peraltro (come già detto) nemmeno approvato.
Deve infine escludersi (la prova di) alcun credito di per anticipazioni di per conto del Condominio eseguite, in ipotesi, in data posteriore alla cessazione dell’inca-rico e contestuale nomina del nuovo amministratore De Rosa (8.05.2008). In proposito, il c.t.u. dr. si esprime in termini tanto vaghi quanto dubbiosi: la sua ricognizione al riguardo è giustificata – dice – “per completezza d’informazione, stante la presenza di ulteriore documentazione depositata in atti (fatture) che risulta pagata in data successiva all’assemblea di nomina del nuovo amministratore, ma che potrebbero [potrebbero?!] co-munque costituire spese anticipate dall’amministratore uscente in regime di prorogatio”. Sennonché il nuovo amministratore De Rosa fu nominato nella stessa riunione del giorno 8.05.2008 nella quale si deliberò la cessazione dall’incarico di . Sicché non vi fu alcun intervallo di tempo (alcun periodo di vacatio) nel quale potesse e dovesse continuare a esercitare il mandato in regime di prorogatio. Neppure si comprende, sul piano logico e psicologico, quale interesse o disposizione d’animo potesse indurre ad anti-cipazioni di spesa in favore di un Condominio già munito di un nuovo amministratore e con il quale il rapporto si era chiuso in modo litigioso, con strascichi giudiziari non ancora spenti. Pertanto le timide ipotesi del c.t.u. non sono in grado di sostanziare la prova di un credito. “


