Le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali legittimano la concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp.att.c.c.

da | Mar 21, 2011 | Amministrare il condominio, Assemblea

Le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali, con le quali, cioè, viene attualizzato l’obbligo dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali stabiliti dalla legge, costituiscono titoli di credito del condominio e da sole, senz’altro, provano l’esistenza di tale credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino al pagamento delle somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto e il cui ambito è ristretto alla sola verificazione dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Ciò non esclude, peraltro, che se di tale deliberazione nella sede a ciò deputata, ossia nel giudizio di impugnazione instaurato ai sensi dell’articolo 1137 del c.c. sia accertata e dichiarata l’illegittimità, il condominio ha diritto alla restituzione di quanto in virtù di essa è stato costretto a pagare.

Svolgimento del processo

Il condominio Residence Elisabetta chiese il 10 ottobre 1996 al Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna dei condomini Giuseppe Anastasi ed Eusonia Marconi Sciarroni al pagamento della somma di L. 4.190.949, a titolo di oneri condominiali relativi al periodo 1° maggio 1995 – 31 luglio 1996, e sanzioni per ritardato pagamento.

I condannati proposero opposizione; affermarono che contro la deliberazione con cui era stato approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 1995-1996, ed erano state ripartite le spese tra i condomini, avevano fatto ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, innanzi al quale era pendente la relativa controversia; e sollevarono varie contestazioni in ordine all’ammontare dei crediti vantati dal condominio.

Il Giudice di pace di San Benedetto del Tronto, istruita la controversia, ed acquisita una consulenza tecnica contabile, pronunziò sentenza con cui, preso atto che dall’esame della documentazione in atti e della relazione del consulente tecnico di ufficio non erano emersi elementi che gli consentissero di determinare l’esatto ammontare di quanto dovuto dagli opponenti al condominio, e che quest’ultimo non aveva quindi provato il suo credito, accolse l’opposizione.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, giudice dell’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, l’ha invece accolta, riducendo peraltro la sanzione per il ritardato pagamento, considerata come penale, nella misura nel dettaglio specificata.

Ha in particolare affermato che il condominio aveva dato adeguato conto della fondatezza della sua pretesa con l’esibizione della deliberazione assembleare contro la quale Giuseppe Anastasi ed Eusonia Marconi Sciarroni avevano proposto ricorso, e che, non essendo stata sospesa nel relativo giudizio, era pienamente valida ed efficace, dal momento che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso (come quella di specie, ai sensi dell’) art. 63 disp.att.c.c., il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l’efficacia esecutiva della medesima”.

Giuseppe Anastasi ed Eusonia Marconi Sciarroni hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per tre motivi.

Il condominio Residence Elisabetta ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso di Giuseppe Anastasi ed Eusonia Marconi Sciarroni ha ad oggetto il capo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la loro opposizione al decreto ingiuntivo.

I ricorrenti censurano in particolare il principio di diritto affermato al riguardo dal Tribunale di Ascoli Piceno, in narrativa sintetizzato, e denunziano violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 63 disp.att.c.c., nonché vizi di motivazione.

La censura è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (vedi in particolare Cassazione civile, sez. II, 7 luglio 1999, n. 7073) che l’efficacia delle deliberazioni condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità dell’ente.

Tale particolare disciplina è data in particolare dalla norma contenuta nell’art. 1137 c.c., secondo la quale le decisioni adottato dall’assemblea “sono obbligatorie per tutti i condomini”, pur se impugnato davanti all’autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione (art. 1137 c.c.).

Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali, con le quali viene attualizzato l’obbligo dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, stabilito dalla legge (art. 1123 c.c.), costituiscono titoli di credito del condominio, e da sole, senz’altro, provano l’esistenza di tale credito, e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp.att.c.c.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere.

Ciò non esclude, ovviamente, che se di tale deliberazione nella sede a ciò deputata, ossia nel giudizio di impugnazione instaurato dal condomino dissenziente previsto dall’art. 1137 c.c. citato, sia accertata e dichiarata l’illegittimità, quest’ultimo abbia diritto alla restituzione di quanto in virtù di essa è stato costretto a pagare indebitamente (vedi Cassazione civile, Sez. II, 7 luglio 1999 n. 7073).

Proprio in ragione della diversa materia del contendere che caratterizza i due giudizi, quello di opposizione al decreto concesso ai sensi dell’art. 63 disp.att.c.c., e quella di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, questa Corte ha costantemente affermato che tra essi non esiste continenza né pregiudizialità necessaria (vedi in tempi recenti, Cassazione civile, Sez. II, 18 novembre 1997 n. 11457; 7 luglio 1999 n. 7073; 13 ottobre 1999 n. 11515; e da ultimo 17 maggio 2002 n. 7261).

Con il secondo motivo di ricorso Giuseppe Anastasi ed Eusonia Marconi Sciarroni affermano che la clausola del regolamento condominiale (art. 12), in virtù della quale è stato ad esso ingiunto, a titolo di sanzione per il mancato pagamento degli oneri condominiali, l’ulteriore pagamento dell’un per cento della somma da essi dovuta per ogni giorno di ritardo, pari all’interesse del 365%, è nulla per violazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dell’art. 644 c.p.c.; e censurano la sentenza impugnata, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., nonché vizi di motivazione.

La censura è inammissibile perché non tiene conto di quanto statuito al riguardo dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha accolto il motivo di appello con cui gli attuali ricorrenti si erano lamentati dell’eccessività della sanzione, e, qualificata la detta clausola del regolamento condominiale come clausola penale, come essi avevano sostenuto, ha notevolmente ridotto la sanzione per il loro ritardo, fissandola in somma pari all’interesse del 25% annuo.

Con il terzo motivo di ricorso Giuseppe Anastasi ed Eusonia Marconi Sciarroni censurano la sentenza impugnata, sempre per ciò che attiene alla detta sanzione, per non aver tenuto conto della loro offerta “banco iudicis” di pagamento della somma di L. 800.000, effettuata all’udienza del 28 aprile 1997, e rifiutata dal condominio, senza ragione; e denunziano al riguardo omessa ed insufficiente motivazione.

La censura è infondata.

L’offerta non formale, mediante deposito “banco iudicis”, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta, può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole (Cassazione civile, Sez. III, 16 luglio 2002, n. 10269); essa costituisce, in realtà, una semplice proposta transattiva, ed il giudice non è tenuto quindi a prenderla in considerazione, se essa non viene accettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna Giuseppe Anastasi ed Eusonia Marconi Sciarroni a rifondere al condominio Residence Elisabetta le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 70,00, oltre € 700,00 per onorari.

Roma, 12 novembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 FEB. 2003

 

Gennaro Guida

Gennaro Guida, avvocato civilista del Foro di Salerno, si occupa in via prevalente delle problematiche connesse alle locazioni ed al condominio. Ha pubblicato articoli di dottrina e note a commento della giurisprudenza di merito e di legittimità sulla “Rassegna delle Locazioni e Condominio”, già edita dalla Cedam e su “Immobili & Diritto” de’ Il Sole24Ore. Coautore del testo “Il condominio nelle legislazioni europee”, edito da ANACI. È direttore del Centro Studi Provinciale dell’ANACI di Salerno e membro del Centro Studi Nazionale dell’ANACI. Sito internet www.guidaiuris.com