Cassazione civile, sez. II, ordinanza 14 giugno 2022, n. 19087
Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di alcuni condomini avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dichiarato il diritto di altri condomini di installare a proprie spese un ascensore all’interno del vano scale condominiale, nonostante l’opposizione dei ricorrenti con la motivazione che veniva limitato sotto i limiti di legge lo spazio utilizzabile per il vano scale.
Compensazione diritti
Secondo gli Ermellini ” Infatti, in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall’art. 8 del d.m. n. 236/1989, in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata, poiché l’art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”


