Mediazione più veloce in condominio
Entra in vigore la riforma Cartabia
Dal prossimo 30 giugno entra in vigore la riforma Cartabia per quanto concerne la mediazione nelle liti condominiali. Il primo significativo cambiamento, riguarda l’art.5 ter nel quale è prevista la legittimazione dell’amministratore di condominio, ad attivare il procedimento di mediazione o aderirvi anche senza la preventiva delibera dell’assemblea condominiale. Al rappresentante del condominio sarà rimessa dunque la decisione da prendere in tempi rapidi, di aderire alla mediazione in caso di invito della controparte, al fine di evitare di incorrere in responsabilità.
L’accettazione o meno spetta all’assemblea
La scelta di accettare o meno la proposta del mediatore, dovrà invece essere sempre approvata dall’assemblea (maggioranza dell’art.1136 c.c.)
Per accelerare ulteriormente i tempi, è previsto che il verbale o la proposta fissino un termine per veloce
Durata massima
Sempre con lo scopo di ridurre tempi della procedura, entrano in vigore i termini di durata massima, fissato in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza, mediante accordo scritto dalle parti. Il termine di tre mesi decorre dal deposito della domanda oppure, in caso di mediazione demandata, dalla scadenza fissata dal giudice. In ogni caso, il decorso del termine non è soggetto a sospensione feriale.
Primo incontro non oltre i 40 giorni dal deposito
Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti. Di conseguenza spetta all’amministratore il compito di spiegare ai condomini i benefici e l’utilità della mediazione. Le spese di avvio della procedura e le indennità saranno da subito dovute in considerazione del fatto che le parti entreranno subito in mediazione sin dal primo incontro.


