Mediazione immobiliare abusiva nel Veronese: la Guardia di Finanza individua 7 agenzie e 15 operatori privi di abilitazione. Sanzioni fino a 15.000 € e profili penali per chi non si ferma

Un’operazione della Guardia di Finanza di Legnago riporta al centro dell’attenzione un fenomeno diffuso e sistematicamente sottovalutato: operare nel settore immobiliare senza i requisiti previsti dalla legge espone a conseguenze amministrative e penali di rilievo.

L’operazione si è conclusa con l’accertamento di sette agenzie immobiliari e quindici mediatori privi di iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle Imprese, requisito indispensabile per l’esercizio legale della professione ai sensi della normativa vigente. Non si è trattato di un episodio isolato: le verifiche si sono sviluppate nell’arco di oltre due anni, rivelando un sistema di irregolarità strutturato nei comuni di Legnago e Cerea.

L’indagine ha preso avvio dal controllo su un singolo soggetto, per poi estendersi progressivamente alle agenzie di riferimento e alla rete di collaboratori che vi operavano — tutti risultati sprovvisti del prescritto titolo abilitativo.

Le attività contestate: non semplici consulenze occasionali

Gli accertamenti hanno evidenziato che gli operatori individuati svolgevano attività di mediazione in modo continuativo e professionale: gestivano direttamente le trattative, accompagnavano i clienti durante le visite agli immobili, raccoglievano proposte di acquisto e prestavano assistenza nella predisposizione dei contratti preliminari.

L’assenza di iscrizione al Registro delle Imprese e del relativo titolo abilitativo non è considerata dalla normativa una mera formalità: è il presupposto legale per operare, e la sua mancanza espone a conseguenze significative sia sul piano amministrativo che, in caso di recidiva, su quello penale.

Profilo sanzionatorio applicato

  1. Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 a 15.000 euro per ciascun operatore accertato, applicata indipendentemente dalla durata o dal volume dell’attività svolta.
  2. Segnalazione alle Camere di Commercio nei confronti delle agenzie che si sono avvalse di tali collaboratori, per le valutazioni di competenza in ordine alla propria posizione.
  3. In caso di reiterazione della condotta: denuncia all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione, con le relative conseguenze in sede penale.

Un fenomeno sotto osservazione sistematica, non episodica

L’operazione della Guardia di Finanza non rappresenta un caso isolato, ma l’esito di un’attività di vigilanza continuativa. Nei due anni precedenti, la stessa Guardia di Finanza di Legnago aveva già individuato quattro agenzie e quattordici collaboratori irregolari nel medesimo territorio. Il dato suggerisce con chiarezza che l’abusivismo nel settore immobiliare è oggetto di attenzione permanente da parte delle autorità competenti, con controlli che si affinano progressivamente.

Chi esercita l’attività di mediazione immobiliare senza abilitazione non opera in una zona grigia: opera in violazione di legge, con un profilo di rischio che cresce proporzionalmente alla continuità e alla visibilità della propria attività.

La regolarizzazione: un percorso accessibile, con benefici concreti

La normativa italiana prevede un iter chiaro: frequentare un corso professionale abilitante, superare l’esame presso la Camera di Commercio e iscriversi nella sezione dedicata del Registro delle Imprese. Solo allora è possibile operare come mediatore in piena legittimità.

Il corso abilitante di Corsi Academy ha una durata di un solo mese e un costo di 890 euro. Messo a confronto con una sanzione amministrativa che può raggiungere i 15.000 euro — per non parlare delle implicazioni penali in caso di recidiva — il calcolo si fa da solo.

L’abilitazione non è soltanto un adempimento burocratico: è la condizione che consente di esercitare con tutele legali proprie, responsabilità definite e credibilità professionale riconoscibile dal cliente. In un mercato sempre più vigilato, è un vantaggio competitivo reale.

L’iscrizione al corso-esame abilitante rappresenta inoltre un’arma di tutela concreta per i giovani consulenti praticanti che intendono costruire un percorso professionale solido nel settore, così come per le agenzie che desiderano strutturare una rete di collaboratori in piena regola, evitando le responsabilità — anche economiche — connesse all’impiego di figure prive di titolo.

Anche gli amministratori di condominio possono abilitarsi: quando non sussiste conflitto di interessi

Il tema dell’abilitazione riguarda anche una figura spesso trascurata in questo contesto: l’amministratore di condominio. La normativa consente agli amministratori di ottenere l’abilitazione come agenti immobiliari, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che l’attività di intermediazione venga svolta esclusivamente su immobili appartenenti a condomìni che non amministrano.

La distinzione è fondamentale: operare come mediatore sui condomìni di cui si è già amministratori configurerebbe un palese conflitto di interessi tra le due professioni, situazione che la legge non ammette. Chi mantiene invece netta la separazione tra i due ambiti può legittimamente esercitarli entrambi, ampliando il proprio profilo professionale nel pieno rispetto delle regole.

Fonte: ANSA — Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Legnago (VR) · Redazione Sito Condominio.it

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