I criteri di accesso alla moratoria mutui sono stati oggetto di un emendamento approvato la settimana scorsa in commissione Lavoro al Senato. L’intervento, quanto mai necessario considerata la fase di crisi occupazionale che interessa il nostro paese, ha esteso la tutela ai lavoratori precari, che oggi rappresentano una categoria sempre più numerosa e specificatamente composta da giovani.
La sospensione non comporta alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza che siano richieste garanzie aggiuntive; come si accennava precedentemente, potrà essere richiesta, a specifiche condizioni, anche da chi ha cessato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Secondo il nuovo testo, la sospensione delle rate può essere richiesta in tre fattispecie, verificatesi necessariamente entro i tre anni precedenti: la prima è rappresentata dalla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, che non sia avvenuta per risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o dimissioni del lavoratore; la seconda concerne la cessazione di rapporti non subordinati di natura coordinata e continuativa, ad eccezione sempre delle risoluzioni consensuali, di recesso del datore per giusta causa o dimissioni del lavoratore; la terza fattispecie, infine, ricomprende la morte, il riconoscimento di handicap grave o l’invalidità civile non inferiore all’80%.
L’emendamento prevede che la sospensione operi anche per i mutui oggetto di cartolarizzazioni, per quelli erogati per portabilità tramite surroga e per quelli già sospesi in passato, pur entro il limite complessivo di 18 mesi. È importante tuttavia sottolineare che la sospensione non può essere richiesta nei casi in cui si ravvisa un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni consecutivi, nei casi in cui il richiedente fruisce già di agevolazioni pubbliche o in quelli in cui esiste già un’assicurazione a garanzia degli eventi che consentono l’ammissibilità, come ad esempio la perdita del lavoro.
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