Quiete pubblica, disturbo del riposo e delle occupazioni per la Cassazione è reato.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3952 del 2022 si pronuncia in merito al reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo”, di cui all’articolo 659 comma 1 codice penale.
Si tratta di un illecito assai diffuso, in riferimento al quale la Suprema Corte precisa la nozione di quiete pubblica.
Da notare che nei fatti all’esame dei giudici il condominio viene in considerazione come il luogo in cui i rumori e gli schiamazzi recano disturbo.
Questo reato, punito con contravvenzione (cioè con pena pecuniaria) interessa l’attività commerciale di quegli esercenti che indirettamente, per “negligente omissione di cautele”, producono “emissioni rumorose” tali da disturbare le occupazioni o il riposo altrui.
“Disturbo delle occupazioni o del riposo”
L’art. 659 co.1 c.p., infatti, punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori (…) disturba le occupazioni o il riposo delle persone”.
Perché il fatto acquisti valenza penale occorre che le “immissioni rumorose” descritte dalla norma in commento superino la soglia della normale tollerabilità.
La sentenza 3952/2022 ha ad oggetto la “movida estiva” e vede imputato il gestore di un locale in un centro storico cittadino, affollato soprattutto di giovani, in un contesto urbano dove tanti sono i locali alla moda.
Nei precedenti gradi di giudizio l’esercente era stato giudicato colpevole del reato previsto e punito dall’articolo in oggetto a causa del disturbo indirettamente causato al riposo delle persone, per non aver adottato cautele adeguate ad evitare schiamazzi e rumori da parte della clientela che staziona davanti al locale fino a tarda notte.
A causa di tali “colpevoli omissioni” l’amministratore e legale rappresentante dell’azienda, pur vedendosi riconosciute dal giudice le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena pecuniaria di euro 600, oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato.

Il ricorso per Cassazione
Contro tale sentenza di condanna l’esercente propone ricorso per Cassazione, sostenendo che la violazione di legge che gli è stata contestata non è fondata in quanto non sussistono gli estremi del “disturbo delle occupazioni o del riposo”.
E comunque, anche nella negata ipotesi in cui si tratti di reato, esso avrebbe creato disagio solo nell’abitazione della persona offesa, dunque a un numero esiguo di persone.
Inoltre, posto che il locale è collocato al centro della cosiddetta “zona della movida” – continua il ricorrente – sarebbe inverosimile che in tale contesto ambientale questa attività commerciale fosse l’unica fonte di inquinamento acustico.
Non solo, la difesa dava anche conto dell’adozione di una pluralità di cautele da parte del proprio assistito, proprio mirate ad attenuare i rumori e gli schiamazzi della clientela: in particolare l’installazione di doppi vetri, di un impianto di climatizzazione oltre che di ombrelloni e tavolini per delimitare l’area ad uso commerciale dalla vicina abitazione della persona offesa.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, però, è di avviso contrario. Non accoglie il ricorso proposto del gestore e conferma la condanna per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Le poche cautele adottate dall’esercente, come già nei precedenti gradi di giudizio vengono ritenute inadeguate anche dalla Suprema Corte.
Infatti la Cassazione ha ribadito che il gestore di un pubblico esercizio è tenuto ad adoperarsi al fine di evitare schiamazzi dei clienti che si trattengono davanti al locale fino a tarda ora.
In concreto il gestore ha l’obbligo giuridico di adottare provvedimenti utili ad operare un effettivo controllo sulla clientela. Deve porre in essere le misure necessarie affinché la frequentazione del locale non pregiudichi la tranquillità altrui. Al limite deve agire, se del caso anche escludendo i soggetti più rumorosi. In fine è tenuto a richiedere l’intervento della forza pubblica.
Né vale ad escludere la responsabilità penale dell’esercente la circostanza che il locale è inserito nel centro di una “movida cittadina”.

Quando c’è reato
Il commerciante non può essere giudicato colpevole del reato di cui all’art. 659, co.1, c.p. per i rumori molesti che provengono dal proprio locale, se ha posto in essere quanto in suo potere per evitare il prodursi di tali “immissioni” da parte dei clienti più chiassosi. Per esempio, avvisandoli o richiamandoli personalmente all’ordine mediante un apposito cartello.
Non bastano blandi richiami alla moderazione e a comportamenti “più urbani”.
Per la configurabilità del reato in oggetto non sono necessarie né la vastità dell’area raggiunta dalle immissioni rumorose, né che il disagio conseguente riguardi molte persone, bensì è sufficiente che il disturbo venga arrecato alla generalità di coloro che si trovano in prossimità della fonte di rumore, ovvero a un numero indeterminato di persone, ad esempio quanti abitano in un condominio.
Diversamente, se per l’intensità del rumore, per le caratteristiche dei luoghi o per la mancanza di una pluralità di persone raggiunte dalle immissioni rumorose, a subire disturbo sia soltanto una persona, il Giudice dovrà emettere sentenza di assoluzione.
In questo caso non sussistono gli estremi di cui sopra per integrare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo.
Nondimeno, chi è costretto a sopportare le immissioni rumorose può comunque agire in sede civile per richiedere il risarcimento del danno.
La configurabilità dell’ipotesi di reato non potrà prescindere, nella fase istruttoria del processo, da una perizia fonometrica che accerti se l’intensità delle immissioni rumorose sia effettivamente tale da disturbare l’attività o il riposo delle persone.
Il Giudice penale può comunque formare il proprio convincimento nel merito anche sulla base di altri mezzi di prova, che ritenga atti a “dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete”. E’ il caso, ad esempio, della prova testimoniale.

In conclusione
Si è visto, in generale, che la titolarità di un esercizio commerciale comporta in capo al gestore l’obbligo di controllare che la frequentazione del locale da parte degli avventori non dia adito a condotte contrastanti con l’ordine e la tranquillità pubblica.
Si potrà arrivare ad affermare la responsabilità penale dell’esercente per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo” (art. 659 co. 1 c.p.) soltanto in seguito a una verifica sulla intensità delle “immissioni rumorose” cioè dei rumori o degli schiamazzi, sulla capienza degli spazi a disposizione dei clienti, oltre che sulle iniziative in concreto assunte per eliminare o limitare il fenomeno.
L’imputato potrà essere assolto se al termine della fase istruttoria emerge che egli ha posto in essere cautele idonee quantomeno a limitare i rumori che provengono dalla propria attività.



