Tribunale Ordinario di Chieti sezione distaccata di Ortona– Civile
Sentenza n° 46 del 18 giugno 2025
Non si può abbandonare la vecchia auto senza targhe nel cortile condominiale è quanto ha stabilito il Tribunale di Chieti accogliendo la richiesta del condominio di emettere ordinanza di demolizione dell’auto abbandonata da anni ed ormai definita rifiuta speciale
Per il giudice di merito nel “caso di specie, può affermarsi che il comportamento della convenuta, che ha illegittimamente abbandonato l’autovettura in parola, così come sopra descritto, altera la destinazione della parte di cortile comune e, in tal modo, lede il pari diritto degli altri condomini di poterlo utilizzare. Gli allegati fotografici depositati da parte attrice comprovano il contegno della convenuta, vale a dire la circostanza che essa, ponendo stabilmente la propria auto nell’area destinata a parcheggio in violazione dell’art. 1102 c.c., non consente agli altri condomini di fruire di tale spazio destinato alla sosta. 7- Per tutti i motivi sopra esposti e in ossequio alla normativa vigente in materia di illegittimo abbandono di rifiuti speciali, va inoltre accolta la domanda proposta dall’attore di condanna della Sig.ra a rimuovere, a proprie cure e spese, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, il veicolo Renault, tipo Twingo, Tg. Omissis…., dall’area condominiale, ove è stato da essa illegittimamente abbandonato sin dal 2016. Lo smaltimento del predetto autoveicolo dovrà avvenire conformemente alla normativa in tema di smaltimento dei rifiuti speciali. E, in caso di inerzia della convenuta a quanto disposto nella presente sentenza, si autorizza sin d’ora il alla rimozione del mezzo di proprietà della Sig. con condanna di quest’ultima alla refusione delle spese relative allo smaltimento sostenute dal Condominio, essendo la convenuta responsabile per le spese di smaltimento”



