La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7823 del 31 marzo 2026 stabilisce che ogni condòmino ha il diritto di accedere alla documentazione contabile e all’anagrafe condominiale.
Nella stessa ordinanza afferma che la privacy non può essere usata dall’amministratore come scudo per nascondere i nomi dei morosi o le posizioni debitorie agli altri partecipanti.
Infatti i Supremi Giudici nell’accogliere il ricorso di un condomino contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che invece aveva respinto la richiesta di annullamento di una delibera da parte dello stesso condomino ha riaffermato che: “l’amministratore è obbligato a comunicare al singolo condomino che ne faccia richiesta le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, nonché a consentirgli di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica dello specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio stesso, su cui devono necessariamente transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio: pertanto, il richiamo, per sé solo, al limite della privacy per negare il diritto di accesso non è motivazione conforme al bilanciamento già operato dal legislatore della riforma del 2013 nel senso del necessario contemperamento del diritto alla privacy di ciascun condomino con il diritto alla trasparenza della gestione condominiale.”
In allegato: la decisione della Suprema Corte di Cassazione Num_7823_Anno_2026



