Lavori di straordinaria manutenzione, interventi sulla struttura portante del condominio, pericolo e responsabilità. Riportiamo un interessante quesito di Vincenzo al quale il nostro Umberto Anitori risponde con la solita attenzione e competenza. La Redazione
Domanda: (Vincenzo) – In corso di lavori di manutenzione straordinaria pareti esterne – effettuati presso il mio condominio, si è avuta contezza che i ferri di armatura di uno dei pilasti presentano punti di discontinuità. Dopo accurata relazione tecnica del direttore dei lavori, si è sottoposto all’assemblea rimedio (ovviamente fuori capitolato appalto) per porre rimedio a tale (a mio avviso, estremamente pericoloso) inconveniente (e rendere tali ferri solidali con il resto del pilastro). La maggioranza della assemble ha espresso parere contrario (adducendo come motivazione l’eccessiva onerosità dell’intervento).
Essendo un intervento indispensabile per mettere in sicurezza lo stabile, è vincolante tale parere? o l’amministratore può procedere? Vincenzo
Risposta: (Umberto Anitori) – Nella sua esposizione c’è un passaggio poco chiaro : il Direttore dei Lavori nell’effettuare la verifica del pilastro in questione deve accertare se esiste uno stato di pericolo e se del caso emettere diffida all’utilizzazione del locale in oggetto ovvero ordinare l’intervento necessario per l’eliminazione dello stato di pericolo , se ciò non è avvenuto ne deduco che non esiste un effettivo stato di pericolo ma solo una eventualità che possa verificarsi in seguito e pertanto il DL suggerisce interventi al fine di evitare tale possibilità, quindi questi eventuali interventi sono condizionati all’approvazione dell’assemblea. Preciso che anche nel caso di accertata pericolosità è necessario che l’assemblea approvi il preventivo e gli importi degli interventi da eseguire, ma essendo stati dichiarati inagibili i locali ,i condomini non possono esimersi dall’approvare i lavori necessari pena il rispondere direttamente agli altri condomini per i danni arrecati con il loro comportamento. Umberto Anitori


