In caso di locazione di un appartamento, gli oneri di gestione gravano sempre sul proprietario dello stesso, in quanto, in materia di condominio, non è possibile applicare il principio dell’apparenza del diritto.
Dunque, il condominio non deve chiedere al conduttore, il pagamento, o a chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, in quanto non può agire direttamente verso questi soggetti.
Salvo la possibilità per il condomino, di rivalersi sul conduttore che non abbia provveduto direttamente, in sulla base di eventuali accordi contenuti nel contratto di locazione.
Il principio stabilito dal Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano con sentenza dello scorso giugno ha stabilito tale principio, dovendosi occupare di un’ingiunzione di pagamento per spese condominiali approvate in assemblea, la una società condomina proponeva opposizione sottolineando che gli appartamenti di proprietà, fossero però stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a un soggetto terzo, tenuto al pagamento sulla base di un’apposita clausola contenuta nel contratto.
Il pagamento degli oneri di gestione in condominio, rappresentano un’obbligazione che grava sul proprietario dell’unità abitativa condominiale, e non su colui che può apparire tale, in quanto non si può applicare il principio di apparenza del diritto, a tutela dell’affidamento del terzo in buona fede.
Il caso di specie
Nel caso specifico, inoltre, non è possibile applicare neppure la norma relativa ai rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario, considerata la natura di diritto reale di quello facente capo a quest’ultimo, contrariamente a quello, meramente obbligatorio, scaturente dal contratto di leasing a favore dell’utilizzatore del bene locato.
Inoltre, la delibera che approva il piano di riparto dei contributi condominiali, è titolo di credito del condominio e prova l’esistenza del credito, per cui può essere emesso il decreto ingiuntivo.
E nel caso di opposizione, il Giudice dovrà limitarsi a verificare l’esistenza ed efficacia delle delibere, senza sindacare, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate.
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