La previsione normativa
L’articolo 15, quarto comma, della legge n. 221 del 2012, ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito“.
Ciò significa che commercianti e professionisti hanno l’onere di adottare il POS (Point of Sale), il dispositivo tecnologico attraverso il quale è possibile accettare e incassare i pagamenti, direttamente su conto corrente o carta con IBAN dedicato, effettuati dai clienti con strumenti elettronici, per importi di importo superiore a 30 euro.
Assenza di sanzioni
L’obbligo del POS è rimasto, non prevede espressamente sanzioni in caso di violazioni; la legge prevede solo un incentivo per coloro che accettano o effettuano pagamenti tracciati di importo superiore a 500 euro (riduzione a due anni dei termini dell’accertamento fiscale).
E’ opinione diffusa, che si potrebbe fare comunque riferimento all’articolo 693 codice penale, che punisce con una sanzione amministrativa fino a 30 euro “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato“.
POS obbligatorio in condominio?
L’amministratore di condomino è obbligato a dotarsi del POS per accettare i pagamenti da parte dei condomini?
I professionisti indicati dalla normativa sono coloro che forniscono al pubblico attività di tipo intellettuale, assimilabili alla consulenza.
L’amministratore svolge compiti, per i quali è stato nominato dal condomino, amministra il fondo condominiale ed erogare i servizi esclusivamente nei confronti dei condomini.
Il pagamento delle quote condominiali, non corrisponde all’acquisto di beni o servizi, è un contributo volontario, che i condomini versano affinché l’amministratore, come loro rappresentante legale, possa costituire il fondo con cui verranno pagati i terzi.
Ad oggi, la legge non impone l’obbligo all’amministratore di munirsi di POS; i condomini restano dunque liberi di scegliere la forma di pagamento (salvo il divieto di pagamento in contati di somme superiori a 2.999,99 euro – Legge di Bilancio 2016).
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