Risarcimento per chi è stato estromesso dagli spazi comuni
La Corte di Cassazione, in tema di parcheggi condominiali, con ordinanza numero 20268 del 2017, ha stabilito che non è possibile far riferimento al principio di equità per la risoluzione di eventuali controversie, se non ci prove dei fatti costitutivi il danno lamentato.
Di conseguenza il riconoscimento del diritto del condomino a essere risarcito per l’illegittima esclusione dal parcheggio del condominio, è soggetta a adeguata prova, che può essere costituita dalla produzione in giudizio dei ticket pagati, per il parcheggio nelle aree a pagamento, individuate dalle strisce blu.
La prova dell’estromissione dai parcheggi
La dimostrazione del danno, per l’ottenimento del risarcimento, si fonda sulla produzione della motivazione dei costi sostenuti per parcheggiare, a causa dell’impossibilità di utilizzare gli spazi condominiali comuni.
Il condomino deve dare la prova documentale delle modalità e dei termini nei quali gli è stato negato il diritto alla turnazione, se e quando spettante.
Il principio di equità e l’onere della prova
Nel caso di specie, l’attore sosteneva che, era fuori dubbio il danno, e che lo stesso poteva essere liquidato in via equitativa.
Per cui il condomino non si pose il problema della possibilità di ricorrere all’applicazione del principio equitativo, che può trovare applicazione solo se la specifica prova del quantum sia impossibile o comunque difficoltosa.
Quando sono totalmente assenti le allegazioni e le prove dei fatti costitutivi del danno lamentato, non può in alcun modo farsi ricorso al principio di equità.
Di conseguenza, al ricorrente non spettava nessun risarcimento, ma si deve accontentare del riconoscimento del diritto a parcheggiare la propria auto nel cortile condominiale, affermato anche dal giudice di prime cure.
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