Cassazione Civile II Sezione sentenza Numero 9068 pubblicata il 21/3/2022
La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso di un condomino, il quale aveva impugnato una delibera assembleare avente per oggetto lavori straordinari, contro il pronunciamento del Tribunale di Imperia che “ha affermato che “oggetto dell’impugnazione è formalmente la delibera condominiale, ma sostanzialmente l’obiettivo (è) di evitare il pagamento delle singole quote derivanti dall’approvazione del consuntivo dei lavori e del contestuale riparto millesimale”, sicché, ammontando le quote spettanti ai singoli ricorrenti ad importi inferiori ad € 5.000,00, dove essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di Pace di Sanremo” ha affermato l’ importantissimo seguente principio di diritto:
nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto Firmato da omissis…….., e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito.
Deve dunque essere accolto il ricorso per regolamento e la sentenza impugnata deve essere cassata, conseguentemente dichiarando la competenza del Tribunale di Imperia, con riassunzione del giudizio nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., rimettendosi a tale prosieguo di provvedere in ordine alle spese del giudizio di regolamento.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Imperia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento, fissando per la riassunzione del giudizio il termine di cui all’art. 50 c.p.c


