La sentenza del Tribunale di Teramo n. 1477 dell’11 dicembre 2025 offre un’importante occasione di approfondimento in tema di responsabilità del condominio per danni causati da neve e ghiaccio, ribadendo principi ormai consolidati in materia di danni da cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile.
La vicenda trae origine dal danneggiamento di un’autovettura parcheggiata all’interno di un’area condominiale, colpita dal distacco di un consistente accumulo di neve e ghiaccio proveniente dalla copertura dell’edificio. Il proprietario del veicolo aveva convenuto in giudizio il condominio, ritenendolo responsabile per omessa adozione di adeguate misure preventive. In primo grado, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda, qualificando l’evento come caso fortuito, anche in considerazione della straordinarietà della nevicata e dello stato di emergenza dichiarato dalle autorità competenti.
Il Tribunale di Teramo, adito in grado di appello, ha invece riformato integralmente la decisione, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 2051 c.c. configura una forma di responsabilità oggettiva. In particolare, la pronuncia si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha più volte chiarito che il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa, indipendentemente dall’accertamento di una colpa, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito (tra le altre, Cass. n. 4035/2021 e Cass. n. 2482/2018).
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha ribadito che, per l’affermazione della responsabilità del custode, è sufficiente che il danneggiato provi l’esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo. Grava invece sul condominio l’onere di dimostrare che il danno sia stato determinato da un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il rapporto di causalità.
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la valutazione del presunto caso fortuito. Il Tribunale ha chiarito che non è sufficiente invocare genericamente l’intensità della nevicata o lo stato di emergenza per andare esenti da responsabilità. È necessario fornire una prova rigorosa dell’eccezionalità dell’evento, supportata da dati oggettivi e scientifici, quali rilevazioni meteorologiche ufficiali e parametri statistici idonei a dimostrare l’assoluta imprevedibilità del fenomeno.
Determinante, inoltre, è stato il profilo temporale: il distacco di neve e ghiaccio si era verificato a distanza di nove giorni dalla fine delle precipitazioni. Secondo il Tribunale, un intervallo di tempo così ampio esclude l’inevitabilità dell’evento e rende esigibile un comportamento attivo da parte del custode. In tale lasso temporale, infatti, il condominio avrebbe potuto e dovuto intervenire mediante la rimozione degli accumuli pericolosi o l’adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire il rischio.
La decisione si inserisce quindi in un filone giurisprudenziale che valorizza il dovere di vigilanza e di manutenzione gravante sul custode, soprattutto in relazione a situazioni potenzialmente pericolose che, pur originate da eventi naturali, diventano prevedibili e gestibili con l’ordinaria diligenza. In assenza di prova del caso fortuito, l’omissione di tali cautele comporta l’obbligo risarcitorio.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Teramo conferma che il condominio, quale custode delle parti comuni dell’edificio, risponde oggettivamente dei danni derivanti dalla loro cattiva gestione, e che l’esimente del caso fortuito deve essere rigorosamente provata. Ne deriva un chiaro monito alla necessità di un’attenta e tempestiva attività di prevenzione, specie in presenza di condizioni climatiche avverse ormai sempre più frequenti e prevedibili.



