Rumori molesti in condominio: possono configurare reato
In condominio, il problema dei rumori molesti, causati da altri inquilini dell’edificio, a qualsiasi ora del giorno ed in particolare la notte, può integrare il reato ex articolo 659 codice penale “disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone”, nel caso in cui l’ intensità sia tale da infrangere la quiete o ostacolare il riposo della maggior parte degli abitanti del condominio; incidendo sulla qualità della vita loro vita.
Rumori molesti: la previsione del codice penale
Il codice penale, al primo comma dell’articolo 659, prevede che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o intrattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”.
Al fine della configurazione del reato citato è necessario che il rumore scavalchi il confine della “normale tollerabilità” delle emissioni sonore e il cogliere le stesse da parte di un numero indefinito di soggetti, al contrario non ha importanza che questi abbiano concretamente subito un reale disturbo.
Rumori molesti: orientamento della giurisprudenza
La giurisprudenza, sancisce che i rumori “intollerabili”, debbano essere idonei a recare disturbo a una quantità indeterminata di individui, cosicché si generi una lesione o una messa in pericolo della “pubblica tranquillità”, bene giuridico tutelato dall’articolo 659 codice penale; basterà dunque che i rumori creino una condizione oggettiva di disturbo a un gruppo illimitato di persone.
Il superamento della soglia della “normale tollerabilità”, si baserà sul criterio della media sensibilità delle persone, che abitano nel condominio interessato dai rumori.
Si può concludere dicendo che vi è necessità che il rumore comporti disturbo alla generalità delle persone che sono in contatto diretto con l’ambiente da cui lo stesso deriva, e dovranno essere o gli abitanti di tutto il condominio o la maggioranza. E’ evidente che se i rumori disturbano esclusivamente coloro che vivono in un solo appartamento e non altri soggetti che abitano nel condominio, non sussiste il reato di cui all’articolo 659 codice penale.
Non si viene infatti a creare una situazione di disturbo, ne effettivo ne potenziale, della tranquillità di un numero illimitato di persone, ma solo di una cerchia limitata di soggetti, in tal caso si è davanti al massimo ad un illecito civile, che prevederà un risarcimento del danno.
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