La normativa di riferimento

Il 22 gennaio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta il decreto n. 13 che entrerà in vigore dopo domani, mercoledì 21 marzo, che introduce la formula del CONDHOTEL: un mix tra condominio e albergo.

Si tratta di una modalità per “diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio“.

La nascita dei CONDHOTEL

Il CONDHOTEL , presuppone che il proprietario di un albergo venda una camera (con cucina) in modo che l’ospite sia indipendente e autonomo. Colui che compra questo tipo di camera potrà utilizzarla esclusivamente per scopi propri, come trascorrere le vacanze estive o natalizie, e darla in affitto in particolari periodi, affidando l’incarico al gestore della struttura alberghiera, con cui dividerà il guadagno totale.

Il proprietario dell’albergo può decidere di trasformare in appartamenti da vendere con la formula del CONDHOTEL, una porzione della struttura esistente (massimo il 40%). Oppure aggregare ad un hotel esistente un certo numero di appartamenti ubicati nelle immediate vicinanze (massimo 200 metri lineari).

I risultati del CONDHOTEL

Dalla nascita dei CONDHOTEL, ne traggono sicuramente un vantaggio i turisti particolarmente affezionati a un hotel o a un luogo di vacanza, ma anche gli albergatori che raccolgono risorse da investire sullo svecchiamento delle strutture

I requisiti del CONDHOTEL

Per l’esistenza del CONDHOTEL, sono necessari alcuni elementi fondamentali, innanzitutto la presenza di un minimo di sette camere (al netto delle unità abitative ad uso residenziale); il servizio di portineria, unico per tutti coloro che ricorrono al CONDHOTEL (sia ospiti dell’esercizio alberghiero, che come proprietari delle unità abitative a uso residenziale), con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori.

Deve inoltre essere possibile, la gestione unitaria e integrata dei servizi del CONDHOTEL  e delle camere, e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale.

E’ necessario inoltre un intervento di riqualificazione, al termine del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle; infine bisognerà rispettare la normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale.

Gli obblighi del gestore del CONDHOTEL

L’unico obbligo di rilievo del gestore del CONDHOTEL, è l’impegno di “garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative direttive di attuazione per il livello in cui il CONDHOTEL è classificato”. La norma semplifica la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, prevedendo  che: “gli interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni”.

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