Civile Sez. II Num. 8420 pubblicata 28/03/2024

Uso della cosa comune la competenza é del Tribunale, in tema di controversie tra condomini, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore e non rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace.
La Suprema Corte , pronunciandosi su un ricorso di alcuni condomini di Foggia ha cassato una sentenza della stessa Corte d’Appello che aveva confermatola sentenza del Giudice di Pace ha precisato “come esattamente rilevato anche dalla Procura Generale, in tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all’art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del Giudice di Pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da ….. eventuali disposizioni del regolamento condominiale (Cass. n. 36967/2021; Cass. n. 23297/2014). Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del Giudice di Pace a norma dell’art. 7 c.p.c., come sostituito dall’art. 17 della L.21.11.1991, n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (Cass. n. 4030/2005; n. 17660/2004).
Nel caso di specie la collocazione di tavolini, sedie ed arredi sull’area condominiale da parte della Social Bar S.R.L.S., conduttrice del locale al piano terra di proprietà controversie relative alle modalità d’uso ed all’estensione quantitativa del diritto di uso dell’area condominiale.
Non si tratta, quindi, di decidere in merito alla dei beni comuni, ma di valutare se uno specifico uso sia o meno consentito, sicché va correttamente affermata, in linea con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la per valore del Tribunale di Foggia, e non la competenza per materia ex art. 7 c.p.c. del Giudice di Pace di Foggia (vedi su tali principi di ripartizione della competenza Cass. 26.11.2021 n. 3697; Cass. 17.11.2021 n. 34830; Cass. 10.8.2015 n.16650; Cass. 19.4.2011 n. 8941; Cass. n.11861/2005; Cass. n. 6642/2000).”

https://www.condominio.it/wp-content/uploads/2025/01/snciv@s20@a2024@n08420@tO.clean_.pdf

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.