Verande in condominio e i relativi usi

Le verande in condominio, sono dei balconi chiusi da vetrate, e ad essi si applicano principi simili a quelli previsti per i balconi.

Il tema principale relativo alle verande, riguarda la loro realizzazione, nel caso in cui non siano previste all’origine della costruzione dello stabile.

Trasformare un balcone o un terrazzo, in una veranda, richiede una serie di autorizzazioni comunali, e rientra nella materia delle innovazioni, ed è legittima quando non diminuisce i diritti degli altri condomini, non alteri il decoro architettonico dell’edificio e non rechi pregiudizio alla stabilità dello stesso.

La veranda, quando è vietata

E’ vietata la costruzione di una veranda, quando tale intervento leda i diritti degli altri condomini alla naturale destinazione dell’originario balcone, impedendo la veduta, ovvero la trasformazione di un balcone in veranda “eseguita mediante chiusura in alluminio e vetri” idonea, come tale ad alterare il decoro architettonico dell’edificio condominiale (Cassazione, sentenza n. 27224 del 2013).

Le finestre di proprietà

Le finestre sono aperture sui muri dell’edificio con funzione, di dare luce ed aria agli ambienti interni.

Non sono comprese tra i beni comuni ex articolo 1117 codice civile, in quanto sono normalmente destinate a servire all’utilità esclusiva di un certo appartamento dell’edificio e, dunque, appartenenti al relativo proprietario.

Le finestre di proprietà della collettività

Può capitare che le finestre possono costituiscano elementi di proprietà condominiale.

Come per i balconi, gli elementi ornamentali presenti attorno alle finestre, che rappresentano un carattere architettonico della facciata, che ha un peso sul decoro dell’edificio, si reputano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 n. 3 codice civile, per cui le spese per il loro rifacimento e manutenzione sono a carico della collettività condominiale.

Lo stesso vale per le finestre collocate nel vano scale, che hanno lo scopo di dare luce e aria alle scale di collegamento dei vari piani, si devono considerare di proprietà comune, salvo diversa indicazione proveniente dagli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o dal regolamento condominiale contrattuale.

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