Una domanda che spesso ci viene rivolta è se le spese per la sostituzione della illuminazione tradizionale (lampade ad incandescenza o a fluorescenza) con le lampade a led, rientrino negli interventi che consentono di usufruire della detrazione fiscale del 50/65%, prevista per le ristrutturazioni edili e per l’efficentamento energetico di abitazioni, uffici e aziende.
La Legge di riferimento è il Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica, n. 115 del 30 maggio 2008, e successive modificazioni e prroghe, emesso in attuazione della direttiva comunitaria n. 32/2006, art. 2, relativa agli usi finali dell’energia a favore del risparmio energetico o, meglio, relativa agli interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici e alla riduzione del fabbisogno di energia elettrica.
In particolare l’Agenzia delle Entrate specifica che detti interventi sono previsti nei settori del riscaldamento, del raffreddamento, della ventilazione e della illuminazione. Le luci a led, pertanto, rientrano pienamente. Ne possono usufruirei tutti i contribuenti, eventualmente anche titolari di redditi di impresa, che possiedono l’immobile ove viene effettuato l’intervento. Ovviamente il risparmio energetico conseguito va monitorato prima e dopo l’intervento stesso, mediante apposita relazione asseverata di professionisti certificati che va inoltrata all’ENEA

