Stalking condominiale: la condotta
Il condomino che pone in essere comportamenti tali, da indurre all’esasperazione i vicini, facendo nascere in loro, stati ansiosi gravi, e obbligarli addirittura a mutare le loro abitudini di vita; con conseguente assunzione di tranquillanti o addirittura obbligandoli ad assentarsi dal lavoro, commette il reato di stalking. Ciò viene sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale va oltre la classica definizione del reato, disciplinato dall’articolo 612 bis del Codice Penale; aprendo così nuove prospettive.
Stalking condominiale: nuova visione del reato
Molto spesso la TV o i giornali, trattando il tema del reato di stalking, dall’epoca dell’introduzione della nuova fattispecie di reato ad oggi, lo hanno sempre associato ad azioni ed atteggiamenti, che riconducono quasi esclusivamente all’ambito della sfera affettiva.
Risulta essere evidente, che il delitto in esame, disciplinato dall’articolo 612 bis Codice Penale, può esistere anche al di fuori di una relazione sentimentale.
La norma, di fatto, punisce le condotte e le azioni di minaccia o molestia che, protratte nel corso del tempo, comportano un turbamento, particolarmente incisivo sulla vita delle persone destinatarie di tali comportamenti; e come conseguenza, provocano in loro dei gravi stati d’ansia o, possono addirittura arrivare a obbligarli a modificare le abitudini e gli stili di vita.
Questa situazione può ben verificarsi anche nella quotidianità del condominio.
Stalking condominiale: la giurisprudenza
La Corte di Cassazione, ha sottolineato che il fenomeno dello “stalking condominiale”, si ha ogni volta che un condomino, molesta e perseguita i vicini di casa, con una serie di comportamenti finalizzati: a creare in loro un timore fondato per l’incolumità propria o di un familiare; obbligare la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
La Suprema Corte ha confermato le accuse di stalking contro l’imputato, anche se fondate sulle dichiarazioni della persona offesa, in linea con il principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa «possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto».
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