Canna fumaria troppo vicina, risarcimento danni stabilito dalla sentenza n. 18262/2011

La Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 18262 depositata  nel settembre 2011, ha stabilito che il condomino, che sia proprietario di un appartamento, in cui sia installata una canna fumaria a meno di 10 metri di distanza, che produce immissioni che vanno oltre la normale tollerabilità, è tenuto a risarcire i danni agli altri condomini.

La Cassazione ha rigettato il ricorso del proprietario dell’appartamento, che aveva installato l’impianto ad una distanza pari a 3,5 metri dall’appartamento vicino.

Il convenuto, a seguito di ricorso al giudice di pace e al tribunale, venne condannato sia in primo grado che in secondo, per cui proponeva ricorso per Cassazione, contro la sentenza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, rigettava le censure del condomino proprietario dell’appartamento da cui provenivano le esalazioni: “il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all’appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l’uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell’esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento

Il principio sancito dalla Cassazione

Inoltre i giudici di legittimità, hanno stabilito, relativamente alle censure del ricorrente, in base all’articolo 844, comma 2, codice civile, che “il criterio della priorità dell’uso dell’impianto ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all’immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri.

Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall’indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino

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