Il principio consolidato in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito in via generale, il principio secondo cui in condominio, l’unico organo decisionale è l’assemblea, per cui l’amministratore non può imporsi per la conservazione della sua carica.
La delibera, è necessaria soprattutto se l’amministratore, nel comunicare la sua volontà di conservare l’incarico, modifica le condizioni del compenso, di cui al n. 14 dell’articolo 1129 codice civile; in quanto vengono modificate le condizioni contrattuali originarie, e ciò richiede, secondo le norme generali in materia di contratto, la stipula tra il condominio e l’amministratore di un nuovo, contratto di mandato, mediante la delibera.
La revoca dell’amministratore
La revoca dell’amministratore, deve essere specificamente giustificata, in mancanza di ciò la legge impone la continuità dell’incarico, e comporta la possibilità dell’amministratore di chiedere al condominio il risarcimento di danni.
La maggioranza richiesta per la nomina e la conferma dell’amministratore, e quella prevista dall’articolo 1136, comma 2, codice civile.
Requisiti dell’amministratore
In caso di rinnovo dell’incarico dell’amministratore, quest’ultimo deve possedere i requisiti di cui all’articolo 71-bis disp. att. codice civile, vi è inoltre l’obbligo della formazione periodica annuale, in questi casi è sufficiente la c.d. autocertificazione.
Se l’assemblea non dovesse richiedere questo documento, la delibera, con la quale si rinnova l’incarico, è nulla per il c.d. eccesso di potere, in quanto l’assemblea deve agire non secondo l’orientamento di quanti vi partecipano, ma nell’interesse esclusivo del condominio.



