La decisione del Tribunale di Bologna

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 15 settembre 2017, ha stabilito che i condomini morosi non possono essere lasciati senza acqua, è necessario garantire il quantitativo minimo pari a 50 litri, per abitante al giorno.

Il Tribunale di Bologna si era pronunciato sul ricorso dell’amministratore di condominio, che chiedeva al giudice l’autorizzazione a sospendere i servizi centralizzati (quali riscaldamento, antenna tv e acqua) nei confronti di una condomina morosa.

Il caso concreto

Contro una condomina morosa, il condominio chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo, con successivo ricorso ex articolo 700 codice procedura civile, chiedendo al giudice l’autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, e il distacco dall’antenna televisiva condominiale,  in quanto previsti dal 3° comma dell’art. 63 disp. att. codice civile, in caso di morosità nel pagamento delle quote condominiali.

L’orientamento del Giudice

Il Giudice constatava la morosità della donna e l’applicabilità dell’articolo 63, 3° comma, disp. att. codice civile, sulla base del quale, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”, ritiene, tuttavia, di aderire all’orientamento che nega la sospensione dei servizi “essenziali“.

La dottrina e i principi della Costituzione

Dottrina e giurisprudenza, si sono interrogati sulla necessità di distinguere, in riferimento all’interesse meramente economico del condominio e “fra servizi essenziali e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.)“.

Sulla base di queste osservazioni, si conferma l’orientamento che nega la sospensiva per i diritti primari costituzionali, sottolineando che di tali servizi essenziali, in particolare l’acqua, ha tenuto conto anche il Legislatore, con il Dpcm 29.8.2016, stabilendo che “ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite“.

Ciò non vale però per il servizio dell’antenna televisiva centralizzata che quindi può essere benissimo sospeso.

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Redazione

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