La previsione della riforma del condominio

La legge 220 del 2012 ha modificato l’articolo 1138 del codice civile, stabilendo espressamente che le norme del regolamento condominiale, non possano vietare la detenzione di animali domestici ai condomini.

L’articolo 1138 codice civile, fa riferimento al solo regolamento assembleare, ovverosia quello approvato dall’assemblea condominiale nel rispetto delle maggioranze previste.

Per quanto riguarda invece il regolamento contrattuale, con il consenso di tutti i condomini, può giungere a limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva, senza però, derogare a quanto stabilito dal quarto comma dell’ articolo 1138.

Il contenuto del regolamento

Il regolamento non può menomare i diritti di ciascun condomino, risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.

Con la riforma, l’animale domestico può essere detenuto dal condomino, e anche fare uso delle parti comuni dell’edificio, ciò a meno che non vi siano norme contrarie, come una clausola di regolamento approvata all’unanimità o all’atto della firma del contratto di acquisto dell’appartamento.

Animali in ascensore

Tra i beni comuni in condominio rientra a pieno titolo l’ascensore, ed è sottoposto alla normativa dell’articolo 1102 codice civile, che dice: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto“.

Gli animali domestici possono transitare nelle aree comuni ed essere trasportati in ascensore, è necessario però rispettare le regole volte ad assicurare il rispetto delle esigenze degli altri condomini e una pacifica convivenza nell’edificio condominiale.

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