Chi suona ripetutamente il citofono dei vicini in condominio, perpetra il reato di molestia e disturbo alle persone previsto a norma dell’art. 660 codice penale. Lo stesso vale per chi bussa alla porta anche di notte o cosparge di olio e sostanze corrosive il pianerottolo, al solo fine di disturbare.
Si tratta di una massima sancita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 58085 del 2018, che ritiene inammissibile il ricorso dell’imputato, in quanto non ci sono ragioni per dubitare delle testimonianze rese nel corso del giudizio di merito.
L’iter processuale
Il Tribunale in primo grado condannava l’imputato alla pena dell’ammenda di 500 euro per il reato di molestia e disturbo alle persone (art. 660 codice penale), e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile alla persona offesa.
L’imputato ricorse in appello, motivando la carenza di prove sulla sua colpevolezza, non essendo credibili le dichiarazioni della persona offesa e dei suoi congiunti, in quanto animati da sentimenti di astio nei suoi confronti.
Contro la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria per contravvenzione, è necessario ricorrere in Cassazione, e l’appello è da considerarsi correttamente trasmesso alla corte di legittimità.
© condominio.it – tutti i diritti riservati



