La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10346 dell’aprile scorso, si è pronunciata sul caso di un nuovo condomino che acquistava un immobile all’asta, e impugnava le delibere che addebitavano gli oneri condominiali maturati per la morosità del precedente proprietario esecutato, per un periodo che andava oltre il biennio precedente alla vendita.

Veniva inoltre contestata l’illegittimità del regolamento condominiale, nella parte in cui imponeva a carico dei nuovi proprietari anche i debiti per i contributi condominiali maturati dal precedente condomino.

L’iter processuale

In primo grado venne accolta la domanda, e si dichiaravano nulle le deliberazioni; la Corte d’Appello riformava la decisione del Tribunale, affermando il principio in base al quale “l’accollo al condomino avente causa degli oneri condominiali inadempiuti, di cui all’art. 63 disp. att. c.c. è norma inderogabile ex art. 72 disp. att. c.c. nel senso che alcuna disposizione contrattuale o regolamentare può esonerare il condomino avente causa dall’obbligo suddetto nel limite minimo dei contributi omessi per l’anno in corso e quello precedente, mentre è riconducibile all’autonomia del regolamento condominiale di natura contrattuale di disporre a carico dell’acquirente condomino l’accollo di debiti maturati, costituenti “obligationes propter rem”, dal condomino dante causa in esercizi precedenti”.

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