Distinguere una “luce” da una “veduta” è molto importante sotto diversi profili,: il più importante quello che riguarda i rimedi esperibili dal vicino. Infatti, il proprietario confinante che registri l’inosservanza della disciplina sulle vedute da parte del vicino può chiedere e pretendere l’arretramento o la chiusura della veduta stessa; invece, nell’ipotesi di mancato rispetto della disciplina sulle luci, il vicino può domandare la regolarizzazione. Inoltre, va sottolineato come da un lato può sussistere una servitù di veduta – che si può acquistare per usucapione – non esiste un correlativo diritto con riferimento alle luci.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 23 settembre 2021, n. 25864 ha indicato gli elementi in base ai quali è possibile distinguere quale sia la natura di un’apertura ovvero se si tratti di luce o veduta.
La veduta consente di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino. Se, invece, l’apertura è munita di un’inferriata, che impedisce l’esercizio di tale visione mobile e globale sull’altrui proprietà, allora si tratta di una luce.


